La copertura per gli infortuni del personale, intesa come assistenza integrativa aziendale, completa
sotto alcuni profili la garanzia di Responsabilità Civile del datore di lavoro verso i propri impiegati,
operai e collaboratori in genere.
La copertura mette a disposizione dell’infortunato il capitale assicurato, a prescindere dal concetto
causale di colpa che sta, invece, alla base delle garanzie di Responsabilità Civile.
La copertura copre gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna (*) che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza:
In quasi tutte le coperture sono considerati infortuni anche alcuni eventi, che non rispondono ai requisiti di cause prime evidenti, quali ad esempio quelli derivanti da:
Massimali - il massimale determina il limite di indennizzo previsto dalla copertura suddiviso per ogni singola garanzia offerta.
Franchigie - di regola tutte le coperture infortuni prevedono una franchigia da applicare al grado di invalidità permanente (in percentuale) e all’inabilità temporanea (in giorni). Quelle per Dirigenti o per altre categorie previste da CCNL normalmente non prevedono franchigia.
Rischio Professionale / Extraprofessionale - per infortuni professionali si intendono quegli eventi subiti dall’Assicurato durante lo svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Il rischio extraprofessionale riguarda quegli eventi subiti nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. La limitazione della garanzia ai soli rischi professionali o extra professionali è possibile solo quando esiste una netta separazione tra le due tipologie di rischio (in pratica quasi esclusivamente per i lavoratori dipendenti).
Cambiamento dell’attività professionale - eventuali variazioni dell’attività professionale, vanno comunicate tempestivamente (artt. 1897 e 1898 del C.C.) perché potrebbero comportare diminuzioni o aggravamento del rischio e quindi del contributo da pagare, o essere causa di non totale risarcimento del danno.
Esclusioni - di norma sono esclusi dalla copertura gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene (causati dalla guida di veicoli o natanti a motore se la persona non è abilitata a norma delle vigenti disposizioni), uso di aeromobili in genere (salvo quelli subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei di trasporto pubblico di passeggeri su velivoli o elicotteri), delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, conseguenti a contaminazioni chimiche o biologiche o causati da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.
(*) L’evento è un qualsiasi fatto in grado di provocare l’infortunio e può verificarsi in una gamma
illimitata di situazioni a partire da una semplice caduta ad un incidente stradale, da un urto ad un’aggressione, ecc.
Perché la garanzia infortuni sia operante, non è sufficiente che si sia semplicemente verificato l’evento,
ma è necessario che quest’ultimo sia dovuto a causa:
Fortuita - ciò che provoca l’infortunio deve essere totalmente indipendente dalla volontà
della persona che lo subisce, anche se quest’ultima per distrazione o negligenza
può aver contribuito al verificarsi dell’evento.
Violenta - l’azione che provoca la lesione deve essere improvvisa e repentina attraverso
un fatto concentrato in un preciso momento facilmente individuabile.
Esterna - la causa deve trovare origine all’esterno dell’organismo e da non confondersi
con processi morbosi che si sviluppano all’interno dello stesso, ancorché in modo fortuito
e violento (ad esempio l’infarto).