Programmi assistenziali

Copertura Infortuni

La copertura per gli infortuni del personale, intesa come assistenza integrativa aziendale, completa sotto alcuni profili la garanzia di Responsabilità Civile del datore di lavoro verso i propri impiegati, operai e collaboratori in genere.
La copertura mette a disposizione dell’infortunato il capitale assicurato, a prescindere dal concetto causale di colpa che sta, invece, alla base delle garanzie di Responsabilità Civile.

Prestazioni Garantite:

La copertura copre gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna  (*)  che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza:

  • la morte conseguente a infortunio;
  • l’invalidità permanente, cioè la perdita in via definitiva della capacità di svolgere un’attività lavorativa;
  • l’inabilità temporanea, cioè l’impossibilità, totale o parziale, di svolgere la propria attività per un periodo limitato di tempo.

In quasi tutte le coperture sono considerati infortuni anche alcuni eventi, che non rispondono ai requisiti di cause prime evidenti, quali ad esempio quelli derivanti da:

  • Asfissia non di origine morbosa;
  • Avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
  • L’annegamento, l’assideramento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
  • Le lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti;
  • Stato di malore, vertigini ed incoscienza;
  • Imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
  • Tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, aggressioni in genere, attentati, rapine, sequestri, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
  • Pratica non professionale di qualsiasi sport;
  • Guida di autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni.

Estensioni di Garanzia:

  • Rimborso spese mediche da infortunio;
  • Possibilità di estensione della copertura all’invalidità permanente da malattia;
  • Malattie tropicali;
  • Danni Estetici;
  • Garanzia Volo.

Particolarità:

Massimali - il massimale determina il limite di indennizzo previsto dalla copertura suddiviso per ogni singola garanzia offerta.

  • Morte - l’’importo del capitale è stabilito nel contratto e verrà liquidato agli eredi o al beneficiario indicato in copertura.
  • Invalidità permanente  - il risarcimento è proporzionale alla percentuale di invalidità (misurata in base a tabelle medico-legali stabilite nel contratto) e al capitale.
  • Inabilità Temporanea - con questa garanzia si ha diritto a un indennizzo, cioè a una diaria per ogni giorno di non lavoro, il cui importo è stabilito nella copertura.

Franchigie - di regola tutte le coperture infortuni prevedono una franchigia da applicare al grado di invalidità permanente (in percentuale) e all’inabilità temporanea (in giorni). Quelle per Dirigenti o per altre categorie previste da CCNL normalmente non prevedono franchigia.

Rischio Professionale / Extraprofessionale - per infortuni professionali si intendono quegli eventi subiti dall’Assicurato durante lo svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate. Il rischio extraprofessionale riguarda quegli eventi subiti nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. La limitazione della garanzia ai soli rischi professionali o extra professionali è possibile solo quando esiste una netta separazione tra le due tipologie di rischio (in pratica quasi esclusivamente per i lavoratori dipendenti).

Cambiamento dell’attività professionale - eventuali variazioni dell’attività professionale, vanno comunicate tempestivamente (artt. 1897 e 1898 del C.C.) perché potrebbero comportare diminuzioni o aggravamento del rischio e quindi del contributo da pagare, o essere causa di non totale risarcimento del danno.

Esclusioni - di norma sono esclusi dalla copertura gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene (causati dalla guida di veicoli o natanti a motore se la persona non è abilitata a norma delle vigenti disposizioni), uso di aeromobili in genere (salvo quelli subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei di trasporto pubblico di passeggeri su velivoli o elicotteri), delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, conseguenti a contaminazioni chimiche o biologiche o causati da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.



(*) L’evento è un qualsiasi fatto in grado di provocare l’infortunio e può verificarsi in una gamma illimitata di situazioni a partire da una semplice caduta ad un incidente stradale, da un urto ad un’aggressione, ecc. Perché la garanzia infortuni sia operante, non è sufficiente che si sia semplicemente verificato l’evento, ma è necessario che quest’ultimo sia dovuto a causa:
Fortuita - ciò che provoca l’infortunio deve essere totalmente indipendente dalla volontà della persona che lo subisce, anche se quest’ultima per distrazione o negligenza può aver contribuito al verificarsi dell’evento.
Violenta - l’azione che provoca la lesione deve essere improvvisa e repentina attraverso un fatto concentrato in un preciso momento facilmente individuabile.
Esterna - la causa deve trovare origine all’esterno dell’organismo e da non confondersi con processi morbosi che si sviluppano all’interno dello stesso, ancorché in modo fortuito e violento (ad esempio l’infarto).